di Mario Marsico
Dal 2012 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Enasarco che prevede una serie di modifiche sostanziali in materia di contribuzione e trattamenti pensionistici. In questo articolo ci occupiamo delle novità riguardanti le modifiche contributive rinviando al prossimo numero del nostro nuovo giornale telematico l’approfondimento relativo alle prestazioni previdenziali.
Contributo previdenziale obbligatorio (art. 4 del Regolamento)
Dal 2013 il contributo previdenziale obbligatorio che deve essere calcolato su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (compresi acconti e premi) passa gradualmente, con un incremento annuale fino al 2020 dall’attuale 13,50% al 17% con la seguente progressione:
ARTICOLO 4
ANNO ALIQUOTA
2013 13,75%
2014 14,20%
2015 14,65%
2016 15,10%
2017 15,55%
2018 16,00%
2019 16,50%
2020 17,00%
Il contributo segue il criterio “di competenza” nel senso che va liquidato sulle provvigioni maturate, anche se non ancora liquidate.
Come per il passato la contribuzione è dovuta da parte degli agenti che operino sia in forma individuale sia in forma societaria o associata; sono escluse le società di agenzia costituite sotto forma di società di capitale per le quali a differenza delle disposizioni in vigore finora che non prevedevano contribuzione di sorta per l’agenzia sono assoggettate, già dal prossimo anno, al pagamento di un’aliquota paritetica con il preponente, secondo la seguente elevazione graduale.
Importi provigionali annui Aliquota regolamento 2004 Anno di decorrenza nuova aliquota retributiva
2004 2012 1013 2014 2015 2015
Fino a € 13.000.000,00 2% 2,40% 2,80% 3,20% 3,60% 4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00 1% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,0 0,5% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1.00%
Oltre € 26.000.000,00 0,1% 0,15 0,20% 0,30% 0,40 0,50%
La novità che riguarda le società di persone (S.n.c., S.a.s.) è relativa al fatto che il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria al capitale sociale di ciascuno.
Precedentemente il contributo dovuto veniva ripartito tra i soci appartenenti a tale categoria (tutti i soci della S.n.c. o tutti i soci accomandatari della S.a.s. anche secondo il diverso criterio della ripartizione degli utili. Eventuali modifiche della quota di partecipazione societaria hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.
Nel quadrimestre successivo all’approvazione del Bilancio Consuntivo di ciascun anno la Fondazione mette a disposizione di ciascun agente un riepilogo della sua posizione previdenziale aggiornata con i contributi pervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Entro la stessa data la Fondazione mette altresì a disposizione di ciascun preponente un riepilogo dei contributi versati. L’eventuale contestazione di tali riepiloghi deve pervenire, a pena di decadenza, entro sei mesi; decorso tale termine i riepiloghi dei contributi accreditati s’intendono approvati.
Massimali provvisionali (articolo 5)
Il contributo previdenziale obbligatorio è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo che a partire dal 2012 e fino al 2015 con un regime transitorio di elevazione graduale transitoria è così previsto:
Articolo 5
Tipologia del rapporto di agenzia Anno di decorrenza e massimali provigionali
2012 2013 2014 2015
Monomandatario € 30.000,00 € 32.500,00 € 35.000,00 € 37.500,00
Plurimandatario € 20.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 25.000,00
Il massimale provigionale annuo non é frazionabile. Il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.
Minimale contributivo (articolo 5.2)
4. Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad Euro 800,00 per l’agente monomandatario e ad Euro 400,00 per l’agente plurimandatario. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell’anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l’entità dei contributi effettivamente maturati (applicando le normali aliquote sull’importo delle provvigioni) è a totale carico del preponente. Va rilevato in proposito che i contributi di importo inferiore al minimale sono utili al solo incremento del montante contributivo il cui concetto sarà esplicitato nel prossimo articolo.
Contributo facoltativo (articolo 7) A parte le variazioni di aliquote, di massimali e minimali la vera novità in materia di contributi Enasarco è rappresentata dall’introduzione del contributo facoltativo Al solo fine di incrementare il montante contributivo è data facoltà all’agente che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo ulteriore rispetto a quello obbligatorio citato. Tale facoltà è riconosciuta agli iscritti alla Fondazione antecedentemente al 1° gennaio 2004 al solo fine di incrementare la quota di pensione di vecchiaia ed in particolare di quella corrispondente all’anzianità contributiva maturata a partire da tale data calcolata oggi con il sistema contributivo. L’entità del contributo facoltativo è liberamente determinata dall’agente, in misura almeno pari alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente plurimandatario e quindi nella misura minima di euro 200,00 (50% di euro 400).
Modalità di versamento Il versamento dei contributi è effettuato nei modi e con le forme consuete.
stabiliti dalla Fondazione. Esso è preceduto dall’invio di una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa nei modi e con le forme dalla stessa stabiliti. I contributi devono pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri e quindi:
Modalità di versamento
Periodo Scadenza
1 gennaio – 31 marzo 20 maggio
1 aprile – 30 giugno 20 agosto
1 luglio – 30 settembre 20 novembre
1 ottobre – 31 dicembre 20 febbraio
Il preponente è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell’agente che viene trattenuta all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.
Prosecuzione volontaria. La continuazione del versamento contributivo può essere un’opzione dell’agente che cessi, temporaneamente o definitivamente, l’attività e che non sia titolare di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva. Infatti è possibile richiedere alla Fondazione di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a proprio esclusivo carico, qualora vantino, all’atto della cessazione dell’attività, un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività. Il contributo si determina, alla data di presentazione della domanda, sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi. Il contributo volontario non può comunque essere inferiore all’ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento. Gli agenti che abbiano ripreso l’attività sono tenuti a comunicarlo alla Fondazione e cessano dal diritto alla prosecuzione volontaria. Per esservi riammessi devono inoltrare una nuova domanda. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso al raggiungimento dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia.
La Fondazione Enasarco, in caso di accoglimento della domanda, comunica i periodi autorizzati, la misura del contributo dovuto e le modalità di pagamento. L’accoglimento della domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria comporta l’obbligo di far pervenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, in un’unica soluzione, i contributi volontari relativi all’anno in corso, anche se non interamente trascorso, nonché di far pervenire, entro i successivi 90 giorni, i periodi pregressi autorizzati per i quali si intende contribuire. L’iscritto decade dal diritto alla prosecuzione volontaria qualora non provveda al versamento dei contributi nel rispetto del primo dei predetti termini. Le annualità successive all’autorizzazione devono pervenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno. I versamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza del 30 novembre sono imputati alla copertura di periodi successivi. Fermo restando l’obbligo di versamento del minimale contributivo annuo previsto il pagamento di somme inferiori a quelle autorizzate sarà imputato a copertura di un numero di trimestri equivalente alla minor somma versata mentre l’eventuale residuo è destinato ad incrementare il solo montante contributivo individuale.
La prosecuzione volontaria non può essere autorizzata per coprire periodi contributivi per i quali è già intervenuta la prescrizione. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve intervenire entro due anni dalla data di dichiarazione di fallimento o di inizio di altra procedura concorsuale.